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Assegno di Inclusione, le istruzioni per il rinnovo della domanda e la gestione della Carta ADI

31.07.2026

Il messaggio INPS n. 2437 riepiloga tempistiche di presentazione, obblighi sulle certificazioni di disabilità e svantaggio e regole di emissione della carta di pagamento.

Dal 1° agosto 2026 possono presentare una nuova domanda di rinnovo dell'Assegno di Inclusione (ADI) i nuclei familiari che, a seguito della domanda presentata nel luglio 2025, hanno percepito il beneficio senza interruzioni nei dodici mesi successivi. Lo precisa l'INPS con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, con cui l'Istituto riepiloga le modalità di presentazione delle domande di rinnovo e le regole di gestione della Carta ADI, già illustrate nei messaggi n. 2052/2025 e n. 640/2026.

Si tratta, come sottolinea l'INPS, del primo ciclo di rinnovi che coinvolge un numero rilevante di beneficiari: l'Assegno di Inclusione, attivo dal 2024, ha una durata massima di diciotto mesi iniziali più dodici di rinnovo, e i nuclei che avevano richiesto il primo rinnovo nel luglio 2025 esauriscono ora, a luglio 2026, la dodicesima e ultima mensilità di quel periodo. La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre eliminato il mese di sospensione che in precedenza separava un periodo di fruizione dal successivo.

QUANDO E DA CHI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI RINNOVO

La domanda di rinnovo può essere presentata a partire dal mese successivo a quello dell'ultimo pagamento, corrispondente alla diciottesima mensilità (per le prime domande) o alla dodicesima (in caso di rinnovo). Le domande presentate nello stesso mese dell'ultimo pagamento della domanda "terminata" non possono essere elaborate con esito positivo.

A differenza di quanto avveniva in passato, non è più previsto alcun mese di interruzione: se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo alla fine del periodo precedente, come si legge nel messaggio, i pagamenti vengono riconosciuti "dalla competenza del mese successivo a quello in cui è stato disposto l'ultimo pagamento della precedente domanda terminata". La richiesta può essere presentata sia dallo stesso richiedente della domanda precedente sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo.

Se il nucleo familiare risulta invariato rispetto alla domanda "terminata" (al netto di nascite o decessi), non è necessaria una nuova iscrizione al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né la sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD): restano validi quelli associati alla domanda precedente, con decorrenza aggiornata alla data della nuova richiesta. In caso di nucleo variato, invece, iscrizione al SIISL e PAD vanno rifatti. In entrambi i casi la prima mensilità del rinnovo viene corrisposta al 50% dell'importo spettante, per poi tornare all'importo pieno dalla mensilità successiva.

Restano fermi, per tutti i nuclei che presentano rinnovo, gli obblighi di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti successivi.

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